A seguito della crisi di mercato della carne bovina conseguente alla diffusione della Encefalopatia Spongiforme Bovina (BSE – cosiddetto “morbo della mucca pazza”), il legislatore ha ritenuto necessaria l’introduzione di una normativa armonizzata a livello comunitario sul tema dell’etichettatura delle carni bovine, il Regolamento CE 1760/2000 che prevede:

  1. identificazione e registrazione dei bovini (marchi auricolari per i singoli animali, banche dati informatizzate, passaporti per gli animali, registri individuali tenuti presso ogni azienda, ecc.)
  2. etichettatura delle carni bovine (sistema obbligatorio e sistema facoltativo)
  3. disposizioni comuni.

Sono soggetti agli obblighi di etichettatura:

  • tutta la carne bovina e bufalina fresca, refrigerata e congelata;
  • i pilastri del diaframma e il diaframma;
  • la carne macinata.

Sono esclusi dagli obblighi di etichettatura:

  • i prodotti a base di carne;
  • le preparazioni carnee pronte a cuocere;
  • le frattaglie;
  • le carni servite dalla ristorazione (che però deve acquistare solo carni etichettate
  • ai sensi del Regolamento CEE n. 1760/2000).

Il sistema obbligatorio di etichettatura, previsto dal Regolamento CEE 1760/2000, impone che a partire dal 1° settembre 2000, gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine riportino, oltre alle diciture obbligatorie generali, le seguenti informazioni:

  • numero o codice di riferimento che evidenzi il nesso e il legame tra le carni e l’animale o gli animali di origine; il numero può essere il codice di identificazione del singolo animale da cui provengono le carni o il numero di identificazione di un gruppo di animali;
  • numero di approvazione del macello presso il quale sono stati macellati l’animale o il gruppo di animali e lo Stato (membro UE o Paese terzo) in cui è situato il macello; la dicitura obbligatoria è “macellato in” (nome dello Stato membro o Paese terzo) e numero di approvazione;
  • numero di approvazione del laboratorio di sezionamento presso il quale sono stati sezionati la carcassa o il gruppo di carcasse e lo Stato (membro UE o Paese terzo) in cui è situato il laboratorio; l’indicazione deve recare la dicitura: “Sezionato in (nome dello Stato membro o Paese terzo) e numero di approvazione”.

Il consumatore acquista la carne bovina presso un punto vendita autorizzato ed inserito nel sistema di controllo ed etichettatura della carne. Automaticamente, quando la carne viene pesata, la bilancia emette lo scontrino completo di tutte le informazioni relative all’animale o agli animali da cui la carne proviene. Il quantitativo venduto viene automaticamente scalato dal quantitativo disponibile.

Sullo scontrino vengono riportate tutte le informazioni commerciali di un normale scontrino da banco, con l’aggiunta dei dati relativi all’origine della carne, come di seguito specificato:

  • denominazione completa del punto vendita e relativo codice univoco;
  • numero di lotto di carne bovina in vendita;
  • paese di nascita di ciascun animale o denominazione e sede dell’azienda di nascita;
  • denominazione e sede dell’azienda in cui ha avuto luogo tutta la fase d’ingrasso o parte di essa. Se l’ingrasso è parziale risulterà indicata la data d’ingrasso dell’animale in allevamento dal ______;
  • denominazione e sede del macello dove è avvenuta la macellazione;
  • numero di identificazione dell’animale, categoria, sesso e razza;
  • data di macellazione;
  • denominazione dell’organizzazione.


Qual’ora le carni contenessero pezzi provenienti da bovini diversi l’etichetta riporta tutte le informazioni relative ad ogni bovino venduto.

Presso il punto vendita autorizzato ed inserito nel sistema di controllo ed etichettatura della carne, il consumatore deve trovare esposto il certificato del lotto vendita e la descrizione dettagliata di tutti gli animali che compongono il lotto di carne, degli allevamenti di provenienza e degli impianti di lavorazione della carne.