M005 - DOCUMENTO GIUSTIFICATIVO

E’ il documento che attesta:

  • la conformità a norma dell’articolo 29, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 834/07, di cui all’articolo 68 del Regolamento (CE) n. 889/08 e successive modifiche ed integrazioni;
  •  l’inserimento dell’operatore nel Sistema di Controllo e Certificazione di Codex S.r.l. per la specifica attività notificata nonchè l’idoneità dei relativi siti produttivi aziendali (terreni, allevamenti, impianti di stoccaggio, impianti di lavorazione, ecc.) alle disposizioni in materia di agricoltura biologica previste dai Regolamenti (CE) n. 834/07 e n. 889/08 e successive modifiche ed integrazioni;
  • l’iscrizione all’elenco nazionale degli operatori biologici depositato presso le Autorità competenti per il territorio in cui ricade l’azienda stessa (Assessorati Agricoltura, MiPAAF).

Il Documento Giustificativo è redatto in lingua italiana ed inglese, con una validità di trentasei mesi dalla data di emissione, salvo eventuale revoca da parte di Codex S.r.l. o variazioni intervenute nella composizione aziendale.

M006 - Certificato di Conformità

E’ il documento che attesta la conformità delle produzioni aziendali ai Regolamenti (CE) n. 834/07 e n. 889/08 e successive modifiche ed integrazioni. Esso costituisce la licenza concessa da Codex S.r.l. all’operatore a rilasciare dichiarazioni di conformità ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 834/07 e n. 889/08 e successive modifiche ed integrazioni sui prodotti aziendali in elenco al certificato stesso. Il Certificato di Conformità, rilasciato su richiesta scritta dell’operatore, utilizzando anche l’apposito documento CDX M002 (“Modulo per la richiesta di documenti di controllo e certificazione”), ha validità di trentasei mesi dalla data di emissione, comprende l’elenco dei prodotti aziendali (sfusi e confezionati) sui quali l’operatore è autorizzato da Codex S.r.l. ad apporre la Dichiarazione di Conformità. In caso di prodotti finiti e recanti il codice prodotto, la Dichiarazione di Conformità ai sensi del Regolamento (CE) n. 834/07 nonchè del Regolamento (CE) n. 889/08 e successive modifiche e integrazioni, può essere rilasciata sulle confezioni commerciali. Le etichette recanti la dichiarazione di conformità potranno essere utilizzate esclusivamente per il prodotto indicato nel Certificato di Conformità. È obbligo dell’operatore annotare il numero delle etichette utilizzate per la preparazione del prodotto nella Scheda Preparazione Prodotti in corrispondenza di ogni lotto di lavorazione. Al momento della vendita del prodotto dovrà essere indicato il numero del Certificato di Conformità nella fattura di vendita e nella Scheda Vendite. Fatte salve le disposizioni vigenti in materia di etichettatura, l’operatore deve attenersi a quanto disposto dal Reg. (CE) n. 834/07, articolo 23 e successive modifiche e integrazioni, dal Reg. (CE) 889/08, articoli 59 – 60 – 61 – 62 e successive modifiche e integrazioni, dal Decreto Ministeriale (MiPAAF) del 27/11/2009, articolo 8 e successive modifiche e integrazioni. Relativamente al Logo comunitario, l’operatore può utilizzarlo (obbligatoriamente dal 1° luglio 2010) nella etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti preconfezionati solo se questi soddisfano i requisiti descritti nel Reg. (CE) n. 834/07 e successive modifiche e integrazioni e presentano almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola da agricoltura biologica. Ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 1 del Reg. (CE) n,. 834/07 e successive modifiche e integrazioni, l’operatore non può utilizzarlo sui prodotti ottenuti in conversione e sui prodotti che presentano una percentuale in peso degli ingredienti di origine agricola da agricoltura biologica inferiore al 95%. Qualora venga utilizzato il Logo comunitario, l’operatore deve indicare nello stesso campo visivo del Logo anche il luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto . Egli in tal senso può utilizzare le seguenti diciture:

  • “Agricoltura UE” quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’UE.
  • “Agricoltura non UE” quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi.
  • “Agricoltura UE/non UE” quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo.

Ai sensi dell’articolo 57 del Reg. (CE) n. 889/08 e successive modifiche e integrazioni, le condizioni per la presentazione e utilizzazione del Logo comunitario (modello, indicazioni da inserire, colori, dimensioni) devono rispettare quanto dettagliato nell’Allegato XI del Reg. (CE) 889/08 e successive modifiche e integrazioni.
L’operatore che intende rilasciare la Dichiarazione di Conformità su prodotti sfusi deve utilizzare la “Dichiarazione di Conformità rilasciata dall’operatore in qualità di fornitore” CDX M019, rilasciata da Codex S.r.l. unitamente all’emissione del Certificato di Conformità CDX M006. Tale dichiarazione CDX M019 può essere sostituita dalla documentazione fiscale che accompagna il prodotto e recanti le indicazioni di conformità previste nel CDX M019, ad eccezione degli operatori sui quali sono previsti controlli rinforzati (Piano di Sorveglianza Rinforzato) di cui al documento CDX R005 e/o ricadono nella categoria della “Filiera a Rischio” di cui alla dichiarazione dell’operatore CDX M017.
L’operatore si impegna ad accompagnare il/i prodotto/i sfuso/i su indicato/i sino al Destinatario e/o luogo di consegna con i documenti CDX M006 e il CDX M019, ad allegarne copia alla documentazione aziendale in suo possesso, nonché ad inviarne copia a Codex S.r.l. entro e non oltre dieci giorni dal suo utilizzo. .
Nel caso in cui l’operatore non rientra nei controlli rinforzati (Piano di Sorveglianza Rinforzato) di cui al documento CDX R005 e/o nella categoria della “Filiera a Rischio” di cui alla dichiarazione dell’operatore CDX M017, e decida di utilizzare la documentazione fiscale in sostituzione della dichiarazione CDX M019 che accompagna il prodotto, recanti le indicazioni di conformità previste nel CDX M019, si impegna ad inviarne copia di detta documentazione fiscale a Codex S.r.l. entro e non oltre trenta giorni dal suo utilizzo.
Il documento CDX M019 è valido solo se in esso vengono riportati i prodotti indicati sul Certificato di Conformità (CDX M006) di riferimento; è relativo esclusivamente alla transazione ed ai soggetti in esso descritti e, in ogni caso, non può essere utilizzato per altre successive transazioni.
La responsabilità della transazione e di quanto descritto nel documento CDX M019 sono a carico dell’operatore e non possono avvenire annotazioni diverse da quelle eseguite dallo stesso.
Il documento CDX M019, compilato nel rispetto di tutte le condizioni prescritte, costituisce la “Dichiarazione di Conformità rilasciata dall’operatore in qualità di fornitore”.

M014 - Certificato di Transazione

E’ la dichiarazione di conformità ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 834/07 e n. 889/08 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciata da Codex S.r.l., di una quantità definita (lotto) di prodotto, ottenuto e commercializzato da parte dell’operatore. Tale certificato viene rilasciato da Codex S.r.l. su richiesta scritta da parte dell’operatore, è redatto in lingua italiana ed inglese.

M020 - Documento Giustificativo per l'attività di importatore

E’ il documento che attesta la conformità:

  • a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera c) e dell’articolo 29, paragrafo 1 del Regolamento (CE) n. 834/07 nonchè dell’articolo 6 del Regolamento (CE) n. 1235/08 e successive modifiche e integrazioni;
  • l’inserimento dell’operatore nel Sistema di Controllo e Certificazione di Codex S.r.l. per l’attività di importazione da Paesi Terzi notificata nonchè l’idoneità della tipologia o della gamma di prodotti importati ai sensi dei Regolamenti (CE) n. 834/07 e n. 1235/08 e successive modifiche e integrazioni;
  • la conformità per l’iscrizione nell’elenco nazionale degli importatori di prodotti biologici da Paesi Terzi da parte dell’Autorità competente (MiPAAF);

Il Documento Giustificativo è redatto in lingua italiana ed inglese, con validità di diciotto mesi dalla data di emissione, salvo eventuale revoca da parte di Codex S.r.l. o variazioni intervenute nella composizione aziendale.

CERTIFICATO DI ISPEZIONE per le importazioni di prodotti biologici nella Comunità Europea -
Allegato II del Reg. (UE) n. 1842/2016 e successive modifiche ed integrazioni

P004. 4. 7 – CERTIFICATO DI ISPEZIONE per le importazioni di prodotti biologici nella Comunità Europea – Allegato II del Reg. (UE) n. 1842/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
L’immissione in libera pratica nell’Unione di una partita di prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 834/2007, importata nell’ambito del regime di cui all’articolo 33 del medesimo Regolamento, è subordinata:

  • alla presentazione dell’originale del Certificato di Ispezione all’Autorità competente dello Stato membro interessato;
  • alla verifica della partita e alla vidimazione del Certificato di Ispezione da parte dell’Autorità competente dello Stato membro interessato;
  • all’indicazione del numero del Certificato di Ispezione nella dichiarazione in dogana per l’immissione in libera pratica di cui all’articolo 158, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013.

La verifica della partita e la vidimazione del Certificato di Ispezione sono effettuate dall’Autorità competente dello Stato membro interessato nello Stato membro in cui la partita è immessa in libera pratica nell’Unione.
Il Certificato di Ispezione è:

  • rilasciato dall’Autorità o dall’Organismo di Controllo pertinente;
  • vidimato dall’Autorità competente dello Stato membro interessato;
  • compilato dal primo destinatario secondo il modello e le note figuranti nell’Allegato II del Reg. (UE) n. 1842/2016 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzando il sistema informatico veterinario integrato TRACES (Trade Control and Expert System), istituito con decisione n. 2003/24/CE della Commissione e che sostituisce il Certificato di Controllo CDX M021 in forma cartacea.

Per le modalità di gestione e compilazione del Certificato di Ispezione in TRACES e dell’Estratto del Certificato di Ispezione in TRACES (per partite con procedure doganali speciali di cui all’articolo 14 del Reg. CE n. 1235/2008) si rimanda a quanto previsto dal Reg. (CE) n. 1235/2008 e dal Reg. (UE) n. 1842/2016 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ad eventuali direttive nazionali.

R05

Condizioni esecutive per il servizio di Controllo e Certificazione

Registro Licenziatari

Registro Pubblico dei Licenziatari